“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.

Così recita l’art. 1755 del Codice Civile. Tale diritto deriva da uno dei connotati essenziali del mediatore e vale a dire dell’imparzialità del suo operato, come illustrato nell’articolo precedente. L’elemento determinante per il diritto alla provvigione è, infatti, il nesso di causalità fra l’affare che si è concluso e l’intervento del mediatore, non avendo rilevanza né la forma data all’incarico, né il buon esito dell’affare. La doppia provvigione è, dunque, la normale conseguenza del rapporto imparziale tra venditore e acquirente.

© 2023 Dionisi Property


“Perché noi vendiamo sogni, non le solite realtà”