“È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Così recita l’art. 1754 del Codice Civile dal quale si evince, pertanto, che l’imparzialità è una caratteristica essenziale nell’azione del mediatore immobiliare. Su questo presupposto si fonda, ad esempio, il mancato intervento dell’agente sulla questione del prezzo di vendita dell’immobile che resta una contrattazione tra venditore e acquirente. E tale indipendenza è da considerarsi, non solo come equidistanza tra le parti, ma come assenza di qualsivoglia vincolo giuridico con entrambi i soggetti. Per meglio definire, infatti, il rapporto tra mediatore e le parti si parla di onere.

Da questo assunto, nasce il diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, che tratteremo nel prossimo articolo.

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